Le agevolazioni fiscali a termine nella Legge di Bilancio 2023 (L. 29 dicembre 2022, n 197, pubblicata sul Supplemento Ordinario n°43 della G. U. del 29 dicembre 2022 n. 303):
- con l’art. 1, comma 74, sono state prorogate fino al 31 dicembre 2023, le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa da parte di soggetti “under 36” dall’articolo 64, commi 6, 7, 8, 9 e 10 del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con Legge 23 luglio 2021 n. 106 (Cfr. Nuova proroga delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa per “under 36” al link federnotizie.it/nuova-proroga-delle-agevolazioni-per-lacquisto-della-prima-casa-per-under-36/);
- con l’art. 1, commi da 100 a 105, sono state introdotte nuovamente, per le assegnazioni/cessione di beni dalla società ai propri soci, poste in essere entro il 30 settembre 2023, le medesime agevolazioni già riconosciute dall’art. 1, commi 115 – 120 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 (Cfr. Nuova finestra per assegnazioni e trasformazioni agevolate e Assegnazioni, cessioni e trasformazioni agevolate – Anno 2023 al link federnotizie.it/nuova-finestra-per-assegnazioni-e-trasformazioni-agevolate/ );
- con l’ art. 1, commi 108 e 109, è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a partecipazioni societarie ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota unica del 16%. Pertanto, sulla base della nuova disposizione, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2023 le partecipazioni societarie non negoziate in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione possedute alla data del 1° gennaio 2023 e i titoli, le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2023 (Cfr. La rideterminazione del valore delle partecipazioni societarie – Anno 2023 al link federnotizie.it/nuova-finestra-per-assegnazioni-e-trasformazioni-agevolate/ );
- con l’art. 1, commi 108 e 109, è stata riproposta la possibilità di affrancamento delle plusvalenze relative a terreni edificabili o agricoli, ma con l’aliquota dell’imposta sostitutiva maggiorata rispetto al passato ossia con l’aliquota del 16% Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, si potranno affrancare, sino al 15 novembre 2023 i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023 e ciò pagando il 16% del valore del terreno stesso alla data del 1° gennaio 2023 risultante da apposita perizia da formalizzare entro il 15 novembre 2023 (Cfr. La rideterminazione del valore dei terreni 2023 federnotizie.it/la-rideterminazione-del-valore-dei-terreni-2023/ ).
- con l’art. 1 comma 76, viene reintrodotta la possibilità di detrarre dall’Irpef, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’Iva sul corrispettivo per l’acquisto di immobili residenziali di classe energetica A e B ceduti – nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 – da imprese di costruzione e organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) (Cfr. Detrazione 50% IVA per l’acquisto di immobili residenziali in classe A e B al link federnotizie.it/detrazione-50-iva-per-lacquisto-di-immobili-residenziali-in-classe-a-e-b/print/ ).